Associazione culturale “Cenacolo Roveretano” - ATTO COSTITUTIVO
Articolo 1
E' costituita l'Associazione Nazionale culturale “Cenacolo Roveretano”.
L'Associazione è apolitica e apartitica e svolge la sua opera in tutto il territorio Italiano con durata illimitata nel tempo e non ha scopo di lucro.
Articolo 2
L'Associazione ha sede in Rovereto, Corso Rosmini,66, 38068,Rovereto,TN .
Tutte le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo potranno avvenire sia presso la sede sociale sia altrove purché nella Provincia di Trento.
Articolo 3
Scopo dell'Associazione è la promozione e lo sviluppo dell'arte culinaria, sia dal punto di vista storico che applicativo, la cultura enogastronomica e la riscoperta delle tradizioni culinarie trentine.
Sostenere progetti di solidarietà sociale.
Svolgere attività di prevenzione primaria riguardo la salute dei bambini tramite visite periodiche,anche in collaborazione con strutture pubbliche.
Per il raggiungimento dei suoi fini, potrà:
• svolgere tutte le attività necessarie e connesse, quali a titolo esemplificativo, preparazione di piatti, degustazione di cibi e bevande, addobbo e servizio a tavola.
• promuovere convegni e studi su tutte le tematiche culturali inerenti l'oggetto sociale;
• diffondere la cultura enogastronomica in generale attraverso l'istituzione di corsi di apprendimento della materia e anche attraverso partecipazione a manifestazioni del settore, sia organizzate in proprio che da terzi;
• fare tutto quanto previsto dal presente statuto e dalle normative vigenti in materia per diffondere la conoscenza e la considerazione della suddetta arte.
• Per il raggiungimento del proprio scopo l'associazione si propone di:
• organizzare la divulgazione, sotto qualsiasi forma, dell'attività dell'Associazione;
• organizzare spettacoli, momenti ricreativi, gite, cicli di conferenze, film, cineforum, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, concerti e spettacoli teatrali, mostre d'arte, ricerche ed attività informatiche sia in proprio che per altre associazioni, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale, rassegne, fiere;
• sostenere e divulgare le pubblicazioni relative al tempo libero e alla valorizzazione delle produzioni enogastronomiche realizzate dall'Associazione o per conto dell'Associazione o da terzi;
• sostenere e promuovere associazioni, consorzi, circoli che possano completare gli scopi perseguiti dall'Associazione;
•editare pubblicazioni e materiale informativo principalmente per i soci, relativi allo scopo sociale.
•creare un portale informatico (sito Internet) in cui compendiare ed illustrare le iniziative e gli eventi organizzati dall'Associazione per il perseguimento dello scopo sociale
Articolo 4
L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta). La stessa potrà essere prorogata dall'assemblea straordinaria con propria deliberazione.
Articolo 5
Le entrate dell'associazione sono costituite:
•dalle quote sociali;
•dalle entrate derivanti da manifestazioni, corsi di formazione, attività di degustazione/ristorazione, stages, mostre, congressi o partecipazioni ad iniziative di enti pubblici;
•da contributi di enti pubblici, fondazioni, associazioni e aziende private;
•da ogni altra entrata relativa allo svolgimento dell'attività istituzionale;
•da eventuali entrate commerciali:
E' fatto espresso divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Articolo 6
L'esercizio finanziario si svolge dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico finanziario dell'esercizio precedente deve essere approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro il trenta aprile di ogni anno.
Articolo 7
La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile (eccezion fatta per i trasferimenti a causa di morte) e non è rivalutabile.
Articolo 8
Sono soci dell'Associazione i soci fondatori, i soci ordinari e i soci onorari.
Sono soci fondatori gli intervenuti all'atto costitutivo dell'Associazione.
Sono soci ordinari le persone fisiche, italiane e straniere, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che accettino le finalità dell'Associazione e le relative norme statutarie.
All'atto dell'iscrizione, i soci ordinari devono versare la quota relativa l'anno in corso e fissata da Consiglio Direttivo.
I soci ordinari possono versare una quota integrativa, il cui importo minimo è proposto ogni anno dal Consiglio Direttivo, a titolo di liberalità a sostegno dell'attività della Associazione.
I soci che versano tale integrazione sono gratificati con la specifica dizione di soci ordinari sostenitori.
La quota stabilita dal Consiglio Direttivo per i soci ordinari può essere dallo stesso ridotta in casi specifici per favorire l'adesione di familiari di soci ordinari o di studenti.
La domanda di associazione deve essere proposta al Consiglio Direttivo, unitamente al versamento della quota associativa.
Tutti i soci hanno diritto a partecipare all'assemblea con diritto di voto dal momento in cui la domanda di associazione è stata accettata dal Consiglio Direttivo, purché gli stessi siano in regola con il versamento delle quote sociali.
La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni e per esclusione.
L'esclusione del socio viene dichiarata dal Consiglio Direttivo nei casi di indegnità e di inosservanza dei doveri statuari con delibera motivata.
I soci onorari sono persone che, per particolari meriti tecnici, culturali, scientifici, abbiano contribuito o possano contribuire a realizzare e diffondere i principi e le finalità dell'associazione. I soci onorari sono esclusi dal pagamento della quota associativa.
Gli stessi vengono ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo.
E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 9
Sono organi dell'Associazione:
-l'Assemblea dei soci
-il Consiglio Direttivo
-il Presidente
Articolo 10
I Soci Ordinari vengono convocati dal Consiglio direttivo in Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno tramite posta ordinaria, posta elettronica, telefonicamente o mediante avviso pubblico affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data fissata; una sola di queste modalità è sufficiente a rendere valida la convocazione.
L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora dell'adunanza.
L'assemblea Ordinaria sarà convocata con il compito di:
a) deliberare sul bilancio preventivo per l'anno in corso e approvare il rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente;
b) eleggere ogni tre anni il Consiglio Direttivo;
c) deliberare sulle modifiche allo Statuto Sociale e sullo scioglimento dell'Associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata:
a) dal Presidente qualora sussistano motivazioni particolari;
b) dai Soci Ordinari aventi diritto al voto, che presentano una richiesta scritta a firma di 1/10 degli associati.
La convocazione avverrà rispettando le modalità previste per l'Assemblea Ordinaria.
Le deliberazioni assembleari e i rendiconti economici e finanziari rimarranno affissi presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci per i 15 giorni successivi la loro approvazione.
L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in assenza del quale viene sostituito dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, l'assemblea nomina un Presidente per i lavori della sessione.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario.
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci fondatori, ordinari e onorari.
I soci possono farsi rappresentare, con delega, solo da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo che per l'approvazione del conto consuntivo, oltre che per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.
Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe (non più di 3 (tre) per socio partecipante) e il diritto di intervento all'assemblea.
Il segretario redige il processo verbale dell'Assemblea.
L'Assemblea deve ratificare l'eventuale regolamento dell'Associazione elaborato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 6 (sei), secondo le deliberazioni dell'Assemblea.
Ha il compito di elaborare le direttive e lo sviluppo dell'Associazione e formulare l'indirizzo tecnico e organizzativo.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Può elaborare il regolamento dell'Associazione da presentare all'assemblea dei soci per la ratifica.
Articolo 12
Il Presidente dell'Associazione ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed ha le seguenti attribuzioni:
• convoca il Consiglio Direttivo
• controlla l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci;
• ogni altra funzione attribuitagli dal Consiglio Direttivo con apposita delibera e/o dalla legge.
Articolo 13
Le cariche sociali sono gratuite, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci e fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della funzione.
Articolo 14
L'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare con le maggioranze previste dal codice civile. Tuttavia, la stessa è validamente costituita, anche per le modifiche relative all'atto costitutivo e allo statuto, quando in prima convocazione sia presente almeno la metà degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Articolo 15
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea che lo delibera provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
La stessa Assemblea delibererà in ordine alla destinazione del fondo comune.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio della stessa sarà devoluto ad altra associazione con scopi analoghi o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa de-destinazione imposta dalla legge.
Articolo 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto occorre fare riferimento alle vigenti norme e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, oltre che al regolamento di attuazione del presente Statuto.